Accordo
Art. 7
In vigore dal 5 mar 1989
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Le due Parti contraenti si impegnano ad agevolare il compimento delle formalità amministrative, doganali e sanitarie in vigore nei loro rispettivi porti.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorità locali riguardo all'applicazione di leggi e regolamenti in materia doganale e sanitaria ed alle altre misure di controllo concernenti la sicurezza delle navi e dei porti, la difesa del mare dall'inquinamento, la salvaguardia della vita umana in mare, il trasporto di merci pericolose, l'identificazione delle merci e l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-7