Accordo
Art. 8
In vigore dal 5 mar 1989
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Ciascuna Parte contraente riconoscerà la nazionalità delle navi dell'altra Parte, risultante dai documenti di bordo di tali navi rilasciati dalle competenti Autorità della predetta Parte in conformità con le sue leggi e regolamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-8