Accordo
Art. 11
In vigore dal 5 mar 1989
.
Tali documenti d'identità danno diritto ai loro titolari di scendere a terra senza visto per tutta la durata dello scalo di una nave, in quanto figurino sul ruolo d'equipaggio della nave e sulla lista consegnata alle Autorità del porto.
Scendendo a terra e rientrando a bordo della nave, tali persone dovranno sottoporsi ai controlli di polizia, doganali e sanitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-11