Art. 11
Accordo

Art. 11

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In vigore dal 5 mar 1989
. Tali documenti d'identità danno diritto ai loro titolari di scendere a terra senza visto per tutta la durata dello scalo di una nave, in quanto figurino sul ruolo d'equipaggio della nave e sulla lista consegnata alle Autorità del porto. Scendendo a terra e rientrando a bordo della nave, tali persone dovranno sottoporsi ai controlli di polizia, doganali e sanitari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-11