Accordo

Art. 15

In vigore dal 5 mar 1989
. 1) Le Autorità amministrative e giudiziarie di una delle Parti contraenti non potranno conoscere delle cause civili derivanti da controversie, sorte a bordo di una nave appartenente all'altra Parte contraente, tra il Comandante e un qualunque membro dell'equipaggio o tra membri dell'equipaggio, se non vi sia la richiesta o il consenso del Comandante o del rappresentante diplomatico o consolare del Paese di cui la nave batte bandiera. 2) Le Autorità amministrative e giudiziarie di una delle Parti contraenti non interverranno in caso di infrazioni commesse a bordo di una nave dell'altra Parte contraente che si trovi nelle acque territoriali della prima Parte, tranne che nei seguenti casi: a) Se la richiesta d'intervento e fatta dal rappresentante diplomatico o consolare o con il consenso di quest'ultimo; b) Se l'infrazione sia tale da compromettere la tranquillità e l'ordine pubblico a terra o nei porti o da pregiudicare la pubblica sicurezza, la sicurezza della vita umana in mare, la tutela dell'ambiente marino; c) Se sono coinvolte persone estranee all'equipaggio o cittadini dello Stato nel quale si trovi la nave; d) Se l'infrazione e relativa al traffico illecito di armi ed al traffico di stupefacenti. 3) Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorità competenti riguardo all'applicazione di leggi e regolamenti in materia doganale e sanitaria ed alle altre misure di controllo riguardanti la sicurezza delle navi e dei porti, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza delle merci e l'ammissione degli stranieri.
Storico versioni

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