Accordo
Art. 18
In vigore dal 5 mar 1989
.
Per l'applicazione concordata delle disposizioni degli articoli del presente Accordo, le Parti contraenti hanno convenuto di istituire una Commissione Mista. Essa si riunirà una volta all'anno alternativamente nell'uno o nell'altro Paese o su richiesta di una o dell'altra Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-18