Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 5 mar 1989
. Per l'applicazione concordata delle disposizioni degli articoli del presente Accordo, le Parti contraenti hanno convenuto di istituire una Commissione Mista. Essa si riunirà una volta all'anno alternativamente nell'uno o nell'altro Paese o su richiesta di una o dell'altra Parte.
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