Accordo
Art. 9
In vigore dal 5 mar 1989
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Ciascuna Parte contraente riconoscerà tutti i documenti di bordo delle navi dell'altra Parte e in particolare quelli relativi all'equipaggio, alla stazza e alle dotazioni di bordo, nonché ogni altro certificato e documento rilasciato dalle Autorità competenti in conformità delle disposizioni legali e regolamentari della Parte contraente di cui la nave batte bandiera.
Il calcolo ed il pagamento dei diritti e tasse di navigazione saranno effettuati sulla base di tali certificati di stazza senza procedere a nuova stazzatura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-9