Accordo
Art. 3
In vigore dal 5 mar 1989
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1) Le Parti contraenti convengono:
a) di incoraggiare le navi battenti bandiera algerina e quelle battenti bandiera italiana a partecipare al trasporto di merci tra i due Paesi e di non impedire alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente l'effettuazione di trasporti di merce tra i loro porti e quelli dei Paesi terzi.
b) di cooperare all'eliminazione degli ostacoli suscettibili di impedire lo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi e le diverse attività che dipendono da tali scambi.
2) Le disposizioni del presente articolo, concepite nell'interesse reciproco dei due Paesi, non pregiudicano il diritto delle navi battenti bandiera di Paesi terzi a trasportare merci tra i porti delle due Parti contraenti.
3) Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 1, le compagnie marittime nazionali delle due Parti contraenti possono ricorrere, all'occorrenza, a navi noleggiate.
Tali navi saranno considerate come battenti bandiera dell'una o dell'altra Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-3