Accordo
Art. 2
In vigore dal 5 mar 1989
.
Le disposizioni del presente Accordo si applicano al trasporto di merce in servizio regolare di linea.
I trasporti di rinfuse sono esclusi dal campo d'applicazione del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;74#art-a-2