Convenzione

Art. 23

In vigore dal 19 nov 1988
I membri del Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che potrebbero essere nominati in base al comma e) del paragrafo 1 dell' hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunità riconosciuti agli esperti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, così come sono enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984. — Testo vigente | Portale Normativo