Convenzione

Art. 19

In vigore dal 19 nov 1988
1. Gli Stati parti presentano al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle relazioni sulle misure da loro adottate al fine di dare esecuzione ai loro impegni in virtù della presente Convenzione, entro un periodo di un anno, a partire dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato parte interessato. Gli Stati parti presentano successivamente, ogni quattro anni, delle relazioni complementari, in merito ad ogni nuova misura adottata, ed ogni altra relazione richiesta dal Comitato. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette le relazioni a tutti gli Stati parti. 3. Ogni relazione è esaminata dal Comitato, che può esprimere i commenti di ordine generale che riterrà adeguati in merito alla relazione e trasmette detti commenti allo Stato parte interessato. Tale Stato parte può comunicare, in risposta al Comitato, ogni osservazione che ritenga utile. 4. Il Comitato può, a sua discrezione, decidere di riprodurre nella relazione annuale che esso predispone, in conformità all', ogni commento da esso formulato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, corredato dalle osservazioni ricevute in merito dallo Stato parte interessato. Qualora lo Stato parte interessato lo richieda, il Comitato può anche riprodurre la relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
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