Convenzione

Art. 18

In vigore dal 19 nov 1988
1. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. I membri dell'ufficio sono rieleggibili. 2. Il Comitato stabilisce egli stesso il suo regolamento interno; questo deve, tuttavia, contenere in particolare, le seguenti disposizioni: a) il quorum è di sei membri b) le decisioni del Comitato sono prese con la maggioranza dei membri presenti. 3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite pone a disposizione del Comitato il personale e le strutture materiali che gli sono necessarie per svolgere efficacemente le funzioni affidategli in virtù della presente Convenzione. 4. Il Segretario generale dell'Orgnizzazione delle Nazioni Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce ad ogni occasione prevista dal suo regolamento interno. 5. Gli Stati parti prendono a loro carico le spese derivanti dallo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato, ivi compreso il rimborso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di ogni spesa, quali le spese di personale e di costi per le strutture materiali, che l'Organizzazione avrà sostenuto in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
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Art. 18 Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984. — Testo vigente | Portale Normativo