Convenzione

Art. 27

In vigore dal 19 nov 1988
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-27

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