Convenzione
Art. 30
In vigore dal 19 nov 1988
1. Ogni controversia tra due o più Stati relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta per via di negoziato, verrà sottoposta ad arbitrato su una domanda di uno di essi. Qualora nei sei mesi successivi alla data della domanda di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi in merito all'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta in conformità allo statuto della Corte.
2. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
Gli altri Stati parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso qualsiasi Stato parte che abbia formulato una tale riserva.
3. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà in qualsiasi momento, rimuovere detta riserva mediante una notifica presentata al Segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-30