Art. 1
In vigore dal 19 nov 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984.
Storico versioni
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