Art. 4

In vigore dal 19 nov 1988
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni annui per il triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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