Convenzione

Art. 28

In vigore dal 19 nov 1988
1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione, o vi aderirà, dichiarare che non riconosce la competenza conferita al Comitato in conformità all'. 2. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformitàalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, rimuovere detta riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-28

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