Convenzione

Art. 26

In vigore dal 19 nov 1988
Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avrà luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-26

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Art. 26 Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984. — Testo vigente | Portale Normativo