Art. 9
LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656
In vigore dal 16 ott 1986
(Infermi di mente)
1. Nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, alla lettera A, dopo il secondo comma del numero 4) sono aggiunti i seguenti commi:
"L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma".
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