Art. 14
LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656
In vigore dal 16 ott 1986
(Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate)
1. Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione è attribuita alla competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con provvedimento del Ministro del tesoro può essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.
Nota all', comma 1:
Con il D.P.R. n. 915/1978 è stato approvato il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Storico versioni
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