Art. 18

LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656

In vigore dal 16 ott 1986
(Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra) 1. La denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra è così modificata: "Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari". 2. Alla suddetta Direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore omogeneità, altri compiti concernenti materia affine o collegata a quella di competenza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente per i compiti da trasferire. Con il medesimo decreto saranno stabiliti i tempi e le modalità del trasferimento.
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