Art. 22

LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656

In vigore dal 16 ott 1986
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. TABELLA C TRATTAMENTO SPETTANTE AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA ===================================================================== |Importo annuo dal 1°gennaio| Importo annuo dal 1°gennaio Categorie | 1985| 1986 ===================================================================== 1ª categoria| L. 3.044.400| L. 4.140.600 --------------------------------------------------------------------- 2ª categoria| L. 2.739.600| L. 3.726.600 --------------------------------------------------------------------- 3ª categoria| L. 2.435.400| L. 3.312.600 --------------------------------------------------------------------- 4ª categoria| L. 2.131.200| L. 2.898.600 --------------------------------------------------------------------- 5ª categoria| L. 1.826.400| L. 2.484.600 --------------------------------------------------------------------- 6ª categoria| L. 1.522.800| L. 2.070.600 --------------------------------------------------------------------- 7ª categoria| L. 1.218.000| L. 1.656.000 --------------------------------------------------------------------- 8ª categoria| L. 913.200| L. 1.242.000 TABELLA E ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ A) 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente. 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali). 4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finchè dura tale trattamento. L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale. Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma. (Annue: L. 8.616.000 dal 1 gennaio 1985) (Annue: L. 12.000.000 dal 1 gennaio 1986) A-bis) 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani. 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi. (Annue: L. 7.754.400 dal 1 gennaio 1985) (Annue: L. 10.800.000 dal 1 gennaio 1986) B) 1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale. 2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto. (Annue: L. 6.892.800 dal 1 gennaio 1985) (Annue: L. 9.600.000 dal 1 gennaio 1986) C) 1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi. (Annue: L. 6.031.200 dal 1 gennaio 1985) (Annue: L. 8.400.000 dal 1 gennaio 1986) D) 1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza. (Annue: L. 5.169.600 dal 1 gennaio 1985) (Annue: L. 7.200.000 dal 1 gennaio 1986) E) 1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale. 2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia. 3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici. 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba. 5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, semprechè tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale. (Annue: L. 4.308.000 dal 1 gennaio 1985) (Annue: L. 6.000.000 dal 1 gennaio 1986) F) 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme. 2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba. 3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia. 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba. 5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba. 6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza. 7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale. 8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto. (Annue: L. 3.446.400 dal 1 gennaio 1985) (Annue: L. 4.800.000 dal 1 gennaio 1986) G) 1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme. 2) La disarticolazione di un'anca. 3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività. 4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro. (Annue: L. 2.584.800 dal 1 gennaio 1985) (Annue: L. 3.600.000 dal 1 gennaio 1986) H) 1) Castrazione e perdita pressochè totale del pene. 2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale. 3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico. 4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare. 5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente. (Annue: L. 1.723.200 dal 1 gennaio 1985) (Annue: L. 2.400.000 dal 1 gennaio 1986) TABELLA F ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ ===================================================================== Natura del cumulo |Importo annuo Dal 1°gennaio 1986 ===================================================================== Per due superinvalidità contemplate | nelle lettere A, A-bis e B | 15.166.800 --------------------------------------------------------------------- Per due superinvalidità di cui una | contemplata nelle lettere A e A-bis | e l'altra contemplata nelle lettere | C, D, E | 11.551.200 --------------------------------------------------------------------- Per due superinvalidità di cui una | contemplata nella lettera B e | l'altra contemplata nelle lettere C,| D, E | 6.354.000 --------------------------------------------------------------------- Per due superinvalidità contemplate | nella tabella E | 4.772.400 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermità della | prima categoria della tabella A | 3.616.800 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermità della | seconda categoria della tabella A | 3.255.600 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermità della | terza categoria della tabella A | 2.892.600 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermità della | quarta categoria della tabella A | 2.532.000 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermità della | quinta categoria della tabella A | 2.170.800 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermità della | sesta categoria della tabella A | 1.808.400 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermità della | settima categoria della tabella A | 1.446.600 --------------------------------------------------------------------- Per una seconda infermità della | ottava categoria della tabella A | 1.085.400 TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI SOGGETTI DI DIRITTO ===================================================================== | Importo annuo dal 1° | Importo annuo dal 1° | gennaio 1985 | gennaio 1986 ===================================================================== TABELLA G | | --------------------------------------------------------------------- Vedove ed orfani | | minorenni - Orfani | | maggiorenni inabili in| | stato di disagio | | economico | L. 1.596.180| L. 2.419.360 --------------------------------------------------------------------- Tabella M | | --------------------------------------------------------------------- Genitori - Pensioni | | normali | L. 854.160| L. 1.225.200 --------------------------------------------------------------------- Tabella T | | --------------------------------------------------------------------- Collaterali | L. 805.800| L. 1.063.680 --------------------------------------------------------------------- Tabella S | | --------------------------------------------------------------------- Genitori - Pensioni | | speciali | L. 838.440| L. 1.202.400 Tabella N TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITÀ PENSIONATA SOGGETTI DI DIRITTO Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico ===================================================================== |Importo annuo dal 1°gennaio|Importo annuo dal 1°gennaio | 1985 | 1986 ===================================================================== 2ª categoria| L. 824.880| L. 1.183.200 --------------------------------------------------------------------- 3ª categoria| L. 734.640| L. 1.053.600 --------------------------------------------------------------------- 4ª categoria| L. 660.240| L. 946.800 --------------------------------------------------------------------- 5ª categoria| L. 599.760| L. 859.800 --------------------------------------------------------------------- 6ª categoria| L. 554.640| L. 795.000 --------------------------------------------------------------------- 7ª categoria| L. 524.760| L. 752.400 --------------------------------------------------------------------- 8ª categoria| L. 510.120| L. 732.000 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656 (Art. 22 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo