Art. 19

LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656

In vigore dal 16 ott 1986
(Revoca e modificazione dei provvedimenti. Notificazione degli stessi) 1. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: "ART. 82. - I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando ricorrano le circostanze di cui al precedente articolo 81 del presente testo unico. In tal caso il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale è sottoposto all'approvazione del Comitato di liquidazione. I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresì, essere revocati o modificati dal direttore generale sia prima che dopo l'approvazione del Comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione, qualora vengano ravvisati motivi di legittimità o di merito. Il nuovo provvedimento viene trasmesso per l'approvazione al Comitato di liquidazione. All'infuori dei casi di cui ai precedenti commi, i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo