Art. 11

LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656

In vigore dal 16 ott 1986
(Responsabilità per indebiti pagamenti. Abbuono di somme) 1. Ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistano disposizioni particolari, l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Gli eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra saranno imputabili ai responsabili soltanto in caso di dolo o colpa grave. 3. Nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato può chiederne l'abbuono purchè l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede. 4. L'eventuale abbuono è accordato con la procedura prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Nota all', comma 1: Si trascrive il testo vigente dei commi primo, terzo e quarto dell'art. 3 della legge n. 428/1985 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti) (il secondo comma del medesimo articolo ha aggiunto un comma all'art. 6 del D.P.R. n. 1092/1973: v. appresso): "La norma contenuta nell'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione. Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovrà fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento. La relazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoposta al consiglio di amministrazione". Il testo dell'art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973, come modificato dal medesimo art. 3 della legge n. 428/1985, è il seguente: "Art. 206. (Effetti). - Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave". Nota all', comma 4: Il testo vigente dell'art. 101 del D.P.R. n. 915/1978, come modificato dall'art. 16 del D.P.R. n. 834/1981, è il seguente: "Art 101 (Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra). - Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dal presente testo unico sono liquidati con provvedimento del direttore generale delle pensioni di guerra, salvo i casi di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro. Allo stesso direttore generale spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del direttore generale suddetto, notificato nelle forme di legge. Quando il direttore generale, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter provvedere in via definitiva in ordine all'attribuzione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti. Qualora in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo al conferimento di un trattamento pensionistico inferiore a quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi. Tutti i provvedimenti concernenti pensioni, assegni o indennità emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra, salvo quelli indicati nell'ultimo comma del presente articolo, sono sottoposti per l'approvazione all'esame del comitato di liquidazione di cui al successivo art. 102. A tal fine i provvedimenti medesimi, con allegati i documenti giustificativi, sono trasmessi, non oltre il termine di trenta giorni dalla data della relativa emissione, al predetto comitato che si pronuncia entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Nell'ipotesi in cui il comitato non approvi il provvedimento sottoposto al suo esame, lo restituisce con la relativa deliberazione, al direttore generale. Il direttore generale, ove non dissenta dalla deliberazione del comitato, provvede all'annullamento del provvedimento. In caso contrario, rinvia, con relazione motivata, il provvedimento per un ulteriore esame al comitato: ove questo non proceda all'approvazione, il direttore generale emette un nuovo provvedimento in conformità della deliberazione del comitato medesimo. In tali casi, il nuovo provvedimento del direttore generale, qualora abbia contenuto integralmente conforme a quanto deliberato dal comitato, non è soggetto ad ulteriore esame da parte del comitato medesimo. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del provvedimento da parte del comitato di liquidazione, il direttore generale trasmette gli atti alla competente direzione provinciale del tesoro per la corresponsione del trattamento pensionistico. Le domande presentate oltre i termini di cui agli articoli 99, 100, 127 e 128 sono definite con atto del direttore generale delle pensioni di guerra, da notificarsi agli interessati a termine dell'art. 119. Contro tale atto è ammesso il ricorso gerarchico di cui al successivo art. 115".
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