Art. 8

LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656

In vigore dal 16 ott 1986
(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori) 1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonchè ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessità di assistenza è corrisposta una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica numero 834 del 1981, come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1 gennaio 1985. 2. Tale speciale indennità è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all' della presente legge. 3. All'onere derivante dall'indennità aggiuntiva di cui al comma 1, valutato in lire 2.000.000.000 annui, si provvede con imputazione a carico dello stanziamento ordinario del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Nota all'. commi 1 e 2: Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 834/1981 è riportato nella nota all'art. 3, comma 1.
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