Art. 1

LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656

In vigore dal 19 ott 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra). 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall' della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni: a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; b) l'indennità una tantum di cui al terzo comma dell' del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; c) l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell' della presente legge; h) gli assegni previsti dall' della presente legge e dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall' della presente legge. 2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985. 3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1.
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