Art. 2

LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656

In vigore dal 16 ott 1986
(Pensioni e assegni) 1. Le tabelle C, E, G, M, N ed S, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge. Con la stessa decorrenza è istituita l'allegata tabella T. 2. Gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sugli importi indicati dalle tabelle di cui al precedente comma 1 nonchè dalla tabella F, sono conglobati negli importi medesimi. Con decorrenza dal 1 gennaio 1986 le nuove tabelle C, E, F, G, M, N, S e T sono quelle allegate alla presente legge. L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento. 3. Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985. 4. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B" riportati alla fine della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il titolo anzidetto è sostituito dal seguente: "Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E". 5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera a) è sostituito dal seguente: "Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell' del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto". Note all', comma 2: - Per il testo dell' del D.P.R. n. 834, 11981 v. nella nota all', comma 1. - Per il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 915/1978 v. nelle note all', comma 2.
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