Art. 4
LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656
In vigore dal 16 ott 1986
(Assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi)
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1 gennaio 1985:
". - Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:
"Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
Tale assegno supplementare compete purchè la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.
Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.
Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra"".
2. L'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.
3. Ove la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal presente articolo, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi negli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.
Storico versioni
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