Art. 16
LEGGE 26 aprile 1986, n. 193
In vigore dal 5 giu 1986
Il secondo comma dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificato:
"Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti".
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