Art. 12
LEGGE 26 aprile 1986, n. 193
In vigore dal 5 giu 1986
L' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
". - Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza non superiore a sei metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle tre tonnellate purchè la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi 18.4 chilowatt, pari a venticinque cavalli.
I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all' e della relativa licenza.
I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente.
I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa.
L'autorità marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali.
I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'autorità competente per quanto attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è consentita la navigazione.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, nonchè il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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