Art. 10

LEGGE 26 aprile 1986, n. 193

In vigore dal 5 giu 1986
L' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente: ". - Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all' della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione civile".
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