Art. 6

LEGGE 26 aprile 1986, n. 193

In vigore dal 5 giu 1986
L' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituto dal seguente: ". - Ai Fini dell'iscrizione nei registri prevista dall' si prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all' devono eleggere domicilio certificato presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all' devono eleggere domicilio in Italia".
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