Art. 11

LEGGE 26 aprile 1986, n. 193

In vigore dal 5 giu 1986
Dopo il terzo comma dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi: "Le imbarcazioni da diporto, abilitate alla navigazione in acque interne ed in acque marittime entro 6 miglia dalla costa, iscritte nei registri delle autorità marittime, ove si trovino in acque interne, possono essere sottoposte, su esplicita richiesta del proprietario, a visite occasionali o periodiche da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile. Analogamente, le autorità marittime potranno provvedere per le imbarcazioni di cui al comma precedente che, iscritte nei registri della motorizzazione civile, si trovino in acque marittime. Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sarà trasmessa, a cura dell'organo tecnico che le ha effettuate, all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione stessa".
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