Art. 13

LEGGE 26 aprile 1986, n. 193

In vigore dal 5 giu 1986
L' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente: ". - In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all', anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell' per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nei cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette".
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