Art. 3

LEGGE 26 aprile 1986, n. 193

In vigore dal 5 giu 1986
L'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e l'articolo 217 del codice della navigazione sono abrogati. Nota all': L'art. 217 del codice della navigazione (Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute), abrogato dal presente articolo, così stabiliva: "I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo