Art. 3
LEGGE 26 aprile 1986, n. 193
In vigore dal 5 giu 1986
L'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e l'articolo 217 del codice della navigazione sono abrogati.
Nota all':
L'art. 217 del codice della navigazione (Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute), abrogato dal presente articolo, così stabiliva:
"I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-04-26;193#art-3