Art. 20
LEGGE 26 aprile 1986, n. 193
In vigore dal 5 giu 1986
L'articolo 33 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Art. 33. - L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all', al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonchè il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti".
Storico versioni
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