Art. 22
LEGGE 26 aprile 1986, n. 193
In vigore dal 5 giu 1986
L'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Art. 39. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto da 5 giorni a 6 mesi, o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-04-26;193#art-22