Art. 26
LEGGE 26 aprile 1986, n. 193
In vigore dal 5 giu 1986
L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - Su tutte le unità da diporto di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiofonia, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
Tutte le imbarcazioni da diporto pari o inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione senza alcun limite devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiofonico in VHF/FM".
La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sopra modificato, entra in vigore entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-04-26;193#art-26