Art. 30

LEGGE 26 aprile 1986, n. 193

In vigore dal 5 giu 1986
Il Ministro della marina mercantile, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nominerà con proprio decreto una commissione, avente il compito di studiare i principi ed i criteri direttivi ai Fini della revisione della normativa che disciplina l'esercizio della navigazione da diporto e per la elaborazione di un organico provvedimento in materia, avente per oggetto l'approfondimento del carattere ricreativo e sportivo della navigazione da diporto distinguendolo da quello relativo all'esercizio della navigazione ad uso commerciale e privato e la delegificazione della normativa avente natura squisitamente tecnica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARTA, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo