Art. 30
LEGGE 26 aprile 1986, n. 193
In vigore dal 5 giu 1986
Il Ministro della marina mercantile, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nominerà con proprio decreto una commissione, avente il compito di studiare i principi ed i criteri direttivi ai Fini della revisione della normativa che disciplina l'esercizio della navigazione da diporto e per la elaborazione di un organico provvedimento in materia, avente per oggetto l'approfondimento del carattere ricreativo e sportivo della navigazione da diporto distinguendolo da quello relativo all'esercizio della navigazione ad uso commerciale e privato e la delegificazione della normativa avente natura squisitamente tecnica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARTA, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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