Art. 19
LEGGE 26 aprile 1986, n. 193
In vigore dal 5 giu 1986
L' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
". - Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'.
Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'.
Le stesse abilitazioni possono essere conseguite, senza esami, dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio, in possesso dell'abilitazione al comando di unità navale.
La facoltà di cui al precedente comma è attribuita anche agli ufficiali e ai sottufficiali in congedo degli stessi Corpi e qualifiche, purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli ".
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