Protocollo N. 6

Art. 2

In vigore dal 30 mar 1986
I contratti di appalto finanziati dalla Comunità non sono soggetti nè alle tasse di bollo e di registro nè ai prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da creare nello Stato ACP beneficiario. Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalità della registrazione, conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP. Questa formalità può portare alla riscossione di un canone pari alla rimunerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell'atto, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciascuno Stato ACP interessato.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-2-6

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo