Protocollo N. 6

Art. 4

In vigore dal 30 mar 1986
1. Le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture finanziato dalla Comunità sono effettuate senza che l'attraversamento del cordone doganale dello Stato ACP beneficiario comporti la riscossione di dazi doganali, dazi di entrata, tasse o prelievi fiscali di effetto equivalente. 2. Qualsiasi appalto di forniture finanziato dalla Comunità che riguardi un prodotto originario dello Stato ACP beneficiario, viene concluso per il prezzo franco stabilimento della fornitura in questione, maggiorato delle imposte interne applicate nello Stato ACP a detta fornitura. 3. Le esenzioni sono espressamente precisate nel testo stesso del contratto di appalto.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-4-5

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo