Protocollo N. 5
Art. 1
In vigore dal 30 mar 1986
PROTOCOLLO N° 5 relativo al rum
Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 CI originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità nonché tra i vari Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-1-5