Protocollo N. 4

Art. 2

In vigore dal 30 mar 1986
Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunità si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo è perseguito con tutti i mezzi previsti nell'ambito delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette azioni sono concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunità. Esse vengono attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguardano in particolare i settori seguenti: - il miglioramento delle condizioni di produzione e di qualità grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento, - il trasporto e lo stoccaggio interni, - la commercializzazione e la promozione commerciale.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-2-4

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo