Protocollo N. 4

Art. 1

In vigore dal 30 mar 1986
PROTOCOLLO N° 4 relativo alle banane La Comunità e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi intesi a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul perseguimento dei vantaggi di cui beneficiano i fornitori tradizionali conformemente agli impegni di cui all' del presente protocollo, e convengono sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione. In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunità, nessuno Stato ACP è posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-1-4

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