Protocollo N. 3
Art. 10
In vigore dal 30 mar 1986
Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all' della convenzione. Dopo tale data, il presente protocollo può essere denunciato dalla Comunità nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunità con preavviso di due anni.
Storico versioni
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