Protocollo N. 6
Art. 2
351 / 399In vigore dal 30 mar 1986
I contratti di appalto finanziati dalla Comunità non sono soggetti nè alle tasse di bollo e di registro nè ai prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da creare nello Stato ACP beneficiario.
Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalità della registrazione, conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP.
Questa formalità può portare alla riscossione di un canone pari alla rimunerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell'atto, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciascuno Stato ACP interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-pn-2-6