Accordo
Art. 30
In vigore dal 30 mar 1986
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1. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1969
relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975.
Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1975
relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 1 marzo 1980.
Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1979
relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 28 febbraio 1985.
2. Se per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze
è compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-30