Accordo

Art. 30

In vigore dal 30 mar 1986
. 1. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1969 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 1 marzo 1980. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 28 febbraio 1985. 2. Se per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze è compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'.
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Art. 30 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo