Art. 3
In vigore dal 30 mar 1986
1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi finanziari a carico dell'Italia, derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa del controvalore in lire di 943.800.000 unità di conto europee (ECU), valutato in lire 1.320 miliardi.
2. L'onere è valutato in lire 100 milioni nell'anno 1985, in lire 400 milioni nell'anno 1986, in lire 400 milioni nell'anno 1987, in lire 200 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 250 miliardi nell'anno 1989.
3. All'onere complessivo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-1987 - al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo) per l'anno 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
4. Per ciascun anno, la spesa sarà erogata a seguito di richiesta di contributi da parte della Commissione delle Comunità europee, incaricata della gestione del Fondo europeo di sviluppo (FES) ai sensi dell'accordo interno finanziario.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base della citata richiesta di contributi, con l'indicazione delle scadenze di esigibilità indicate dalla Commissione e degli importi richiesti.
6. La procedura di cui sopra è applicabile ai versamenti di contributi richiesti a titolo di precedenti FES dopo la pubblicazione della presente legge.
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